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20 gen 2026

NUOVA NORMATIVA INDUSTRIA 4.0: IL VINCOLO CHE POTREBBE ESSERTI SFUGGITO E TI POTREBBE FAR PERDERE L'INCENTIVO

Nuova normativa Industria 4.0: il vincolo che potrebbe esserti sfuggito e ti potrebbe far perdere l'incentivo ⏱ 3min di lettura • 👁 Questo articolo è già stato letto 7 volte

Hai già fatto i conti con percentuali, scadenze e requisiti tecnici… ma potresti esserti perso il dettaglio che oggi fa davvero la differenza.

Negli ultimi anni, con l’evoluzione delle misure fiscali italiane a supporto della trasformazione digitale, abbiamo imparato a prestare attenzione alle aliquote, alle percentuali di incentivo e alle scadenze.
Tuttavia, con la Legge di Bilancio 2026 è emersa una limitazione di portata strategica che potrebbe sfuggire a chi si concentra solo sugli aspetti “numerici” degli incentivi: il vincolo territoriale “Made in UE/SEE” per i beni agevolabili.

Questa novità, pur non essendo tra i titoli più discussi negli approfondimenti standard sulla normativa 4.0, ha un impatto concreto e potenzialmente significativo su molte imprese, soprattutto su quelle che acquistano macchinari, componenti o sistemi hardware da fornitori extra-UE.

Cos’è esattamente il vincolo “Made in UE/SEE”

Se da un lato la Legge di Bilancio 2026 conferma il ritorno dell’iperammortamento e degli incentivi per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione digitale, dall’altro introduce una condizione territoriale per l’ammissibilità dei beni agevolabili.

In pratica, perché un bene possa beneficiare dell’incentivo deve essere prodotto in uno Stato membro dell’Unione Europea (UE) oppure in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE).

In altri termini, l’incentivo esclude oggetti o sistemi prodotti al di fuori di questi territori, indipendentemente da quanto avanzate possano essere la tecnologia, la certificazione o l’interconnessione.

Questo significa che, ad esempio, un macchinario prodotto in Cina e venduto in Italia, anche se interconnesso, certificato e performante e anche se conforme a tutte le specifiche tecniche della normativa, potrebbe essere escluso dall’iperammortamento semplicemente perché non è prodotto in UE/SEE.

La limitazione “Made in UE/SEE” quindi è un vero e proprio filtro di ammissibilità prima ancora che un criterio tecnico: se non viene rispettato, gli altri requisiti tecnici diventano irrilevanti.

Come si determina l’origine del bene

Il criterio non è la marca o la sede legale dell’azienda che vende il bene.
Non è neppure sufficiente apporre una dichiarazione CE o fare un “assemblaggio leggero” in Italia.
Il “Made in UE/SEE” si basa su:
• origine doganale effettiva del bene
• luogo di produzione o di trasformazione sostanziale
• controlli e documentazione che dimostrino l’effettiva produzione nell’area UE/SEE

In molti casi, non basta assemblare qui un prodotto importato per qualificare l’origine come UE.

Cosa fare per non farsi sorprendere

1. Verificare l’origine reale
Non limitarti alla dichiarazione del fornitore: chiedi prova documentale dell’origine e verifica la produzione effettiva.

2. Documentare correttamente
Se il bene è idoneo, occorre presentare:
• documenti di origine doganale
• perizie tecniche
• dichiarazioni formali che attestino la produzione in UE/SEE

3. Coinvolgere consulenti tecnici e fiscali
È utile avere:
• un perito industriale
• un consulente doganale
• un commercialista con esperienza in Industria 4.0
per certificare la conformità del bene sotto tutti i profili.

La grande limitazione della nuova normativa Industria 4.0 non è nelle percentuali, nei periodi o nei codici tecnici ... è nel vincolo territoriale “Made in UE/SEE” che può escludere dal beneficio anche beni tecnicamente perfetti, se prodotti fuori dall’area europea.

Per questo è fondamentale analizzare l’origine reale di ogni bene prima di pianificare l’investimento, soprattutto per macchinari o sistemi tecnologici complessi.

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